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In
epoca romana erano chiamati vigili i tres viri nocturni; oltre
allo spegnimento degli incendi avevano compiti di pubblica
sicurezza, specialmente durante la notte.
Già nelle lontane origini, all'organizzazione pubblica si
affiancò quella privata; patrizi mantennero e addestrarono
schiavi per la sorveglianza dei beni e lo spegnimento degli
incendi nelle proprietà.
Augusto, nel
22 a.C., invitò gli edili ad una maggior cura della sorveglianza
della città e mise a loro disposizione un corpo di seimila
vigili.
Se le
origini risalgono ad epoche remote - come del resto si ricava
dallo stesso nome latino, vigilantia, vigilanza - più
assimilabile al moderno concetto di Polizia è la funzione delle
Guardie notturne: attività che ha per oggetto la prevenzione, la
custodia dei beni. Non per nulla il Testo Unico delle leggi di
pubblica sicurezza del 18 giugno 1931 prevede la costituzione di
Corpi privati i quali sono tenuti a prestare la loro opera ad
ogni richiesta dell'autorità di Polizia (art.132-141)
...e
finalmente divennero Guardie particolari Giurate!

Le teorie
conservatrici dei secoli passati, si ergevano a ostacolare il
riconoscimento della possibilità che privati svolgessero
attività di vigilanza per conto di altri, quindi lo Stato era
l'unico ed il solo a poter vigilare e presiedere alla vita
individuale, intesa in tutte le sue mansioni, né era concepibile
una sfera di atti liberi e sottratti al suo controllo.
La prima
barriera fu abbattuta con la legge 20 marzo 1865 n. 2248,
allegato 3, sulla unificazione legislativa, le quali
disposizioni sancivano la possibilità di nominare Guardie
particolari da destinare limitamente alla custodia della sola
proprietà terriera.
Una successiva legge del 1890, la n. 7321, estendeva tale
prestazione d'opera alla tutela della più generica proprietà dei
comuni e dei corpi morali.
Solo con la
legge del 1907 n. 690, nota come il Testo Unico sugli Ufficiali
ed Agenti di pubblica sicurezza, si attribuì ai privati, ai
corpi morali ed ai comuni la facoltà di chiedere l'approvazione
della nomina di Guardie particolari Giurate per custodire le
loro proprietà.
Successivamente il R.D. n. 562 del 1914 regolava gli Istituti di
Vigilanza e custodia della proprietà mobiliare ed immobiliare
altrui.
L'esercizio
dell'attività di vigilanza e di salvaguardia dei beni altrui da
parte di strutture organizzate, attraverso l'opera di personale
selezionato appositamente, trova il suo assetto organico con il
vigente Testo Unico approvato con R.D. n. 773 del 1931 e col
relativo regolamento di cui al R.D. n. 635 del 1940.
Un tema sempre dibattuto e di costante attualità è quello circa
la questione sulla natura giuridica dei soggetti operanti in
tali istituti.
Appare esatto riconoscere loro solo eccezionalmente carattere di
pubblici ufficiali, quindi le Guardie particolari Giurate "non
hanno di regola la qualità di pubblici ufficiali, bensì di
incaricati di pubblico servizio" a norma dell' art. 358 comma 2
c.p. Per esempio, in caso di arresto in flagranza , spetta alla
guardie la qualità di pubblico ufficiale, non perché siano
Guardie, bensì perché tale qualità spetterebbe a qualsiasi
privato in condizioni simili.
Parlando
degli istituti bisogna ricordare che essi non dovranno assumere
l'aspetto di organizzazioni paramilitari, ma, tanto meno,
dovranno presentare le connotazioni di organismi depositati di
pubblici poteri con possibilità di pregiudizio per la pubblica
fede e di illecito straripamento nelle attribuzioni proprie
della Polizia di Stato.
Proprio per questo, ad esempio, è necessario che la foggia delle
uniformi proposta per le Guardie dei suddetti istituti sia tale
da garantire esteriormente l'esatta individuazione da parte di
chiunque dello status e anche della funzione di detto personale
ed evitare così ogni possibilità di equivoco o di deprecabile
abuso nell'esercizio dei delicati compiti ad essi demandati.
La
stessa adozione della divisa dovrà essere sottoposta anche al
parere favorevole dell'Autorità militare che dovrà procedere a
verificare l'assenza di somiglianza della stessa con fregi,
divise o distintivi appartenenti all'esercito o ad altre armi. |