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LEGGE 19 MARZO 1936, n. 508
(GU n. 082 del 08/04/1936) Preambolo
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IL SENATO E LA CAMERA DEI DEPUTATI HANNO APPROVATO;
NOI ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:
DATA A ROMA, ADDÌ 19 MARZO
1936
RDL 26/09/1935 Num. 1952 Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952(in Gazz. Uff., 22 novembre, n. 272). – Decreto convertito in l. 19 marzo 1936, n. 508 (in Gazz. Uff., 8 aprile 1936, n. 82). – Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate (1) (2). (1) Vedi anche gli artt. 133-141, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nonché gli artt. 249-256 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635. (2) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.). Preambolo(Omissis). Articolo 1Art. 1. Il servizio delle guardie particolari giurate nominate a sensi degli artt. 133 e seguenti del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è posto sotto la diretta vigilanza del Questore. Resta ferma la competenza del Prefetto per quanto concerne la loro nomina ed il rilascio della licenza richiesta dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dal relativo regolamento. Articolo 2Art. 2. Coloro che impiegano guardie particolari giurate debbono sottoporre all'approvazione del Questore della provincia, nel cui territorio viene disimpegnato il servizio, tutte le modalità con cui il servizio stesso deve essere eseguito con la specificazione dei compiti assegnati ad ogni singola guardia. Articolo 3Art. 3. È data facoltà al Questore di modificare le norme di servizio proposte in esecuzione dell'articolo precedente e di aggiungervi tutti quegli obblighi che ritenesse opportuno nel pubblico interesse. Articolo 4Art. 4. In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata degli obblighi fissati può il Questore sospenderla immediatamente dal servizio salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del Prefetto. Articolo 5Art. 5. È vietato a chi impiega guardie particolari giurate di disporre delle stesse in modo non conforme alle norme di servizio approvato dal Questore. Articolo 6Art. 6. Le infrazioni al presente decreto sono punite a termini dell'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Articolo 7Art. 7. (Omissis).
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